ATTENZIONE
Avendo notato una mancanza di richieste di porte da installare su vie di fuga, pensiamo di farvi cosa gradita nel sottoporvi alcune note cui prestare particolare attenzione quando si devono ordinare serramenti che vengono identificati come “vie di fuga” in un piano di evaquazione, perche’ una porta con maniglione antipanico e cerniere a norma CE non e’ sufficiente.
Le normative recenti (norma di prodotto UNI EN 14351-1) hanno ampliato il livello di attestazione di conformita’ CE necessario per immettere sul mercato porte su vie di fuga, ovvero porte esterne pedonali alle quali vengono applicati dispositivi di apertura manuale (maniglioni antipanico) marcati CE. Dal 2 febbraio 2010, infatti, le PORTE SU VIE DI FUGA senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, che immettono su luoghi sicuri rappresentati dall’ambiente esterno all’edificio oppure da una scala esterna sono soggette all’obbligo della marcatura CE con livello di attestazione di conformita’ 1 (ai serramenti non sulle vie di fuga compete il livello di attestazione 3).
All’atto pratico implica che:
il Piano di controllo della Produzione di Fabbrica non sia sotto la mera responsabilita’ del Costruttore ma soggetto a sorveglianza continua, verifica ed approvazione da parte di un Ente terzo Notificato specificatamente per questo compito di sorveglianza ed ispezione;
le prestazioni delle porte esterne pedonali sulle vie di fuga, in relazione a tutti i requisiti essenziali, debbano essere accertate (prove iniziali di tipo ITT), presso Enti Notificati;
il Costruttore delle porte esterne pedonali sulle vie di fuga non possa redigere la Dichiarazione di Conformita’ sotto la propria responsabilita’ ma e’ l’Ente Notificato a rilasciare tale documentazione che prende il nome di Certificato di Conformita’.
In particolare si sottolinea che: il produttore che appone il marchio CE su un serramento destinato a vie di fuga che non ha effettuato la procedura di certificazione prevista dal SAC1, commette un illecito e rischia la temporanea non commerciabilita’ dei prodotti e, nei casi piu’ gravi, anche il sequestro da parte delle Autorita’. Se i Vigili del Fuoco, durante l’ispezione per il rilascio del certificato di Prevenzione Incendi si trovassero di fronte ad una porta marcata CE, ma non secondo SAC1, sarebbero obbligati a denunciare il produttore all’Autorita’ competente e, ovviamente, a non rilasciare il suddetto certificato.
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Visualizza l’articolo dello studio effettuato da Giordano.